Il diritto dei nonni a mantenere i contatti con i nipoti: come regolamentarlo?

Il legame con i nonni è spesso così forte quanto quello con i genitori. Non si tratta solo di bei ricordi, ma anche di un senso di sicurezza e di sostegno e dell’opportunità di conoscere la storia della propria famiglia. Tuttavia, in situazioni caratterizzate da conflitti familiari o divorzi, spesso dimentichiamo che anche i nonni hanno il diritto di mantenere i contatti con i propri nipoti. Di seguito spieghiamo cosa comporta tale diritto.

Da dove deriva il diritto a mantenere i contatti?

La base giuridica è costituita dall’articolo 113 del Codice della famiglia e della tutela, che riconosce ai genitori e ai figli, indipendentemente dall’esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto e l’obbligo di mantenere i contatti reciproci. Nell’articolo 113(6) del Codice della famiglia e della tutela, il legislatore ha esteso tale diritto ai fratelli e alle sorelle, ai nonni e ad altre persone che si sono prese cura del minorenne per un periodo di tempo prolungato.

In pratica, questo significa che il diritto dei nonni di mantenere i contatti con i propri nipoti:

1)    è indipendente dal fatto che i genitori siano ancora insieme o divorziati,

2)    è indipendente dalla responsabilità genitoriale;

3)    spetta sia ai nonni materni sia a quelli paterni, anche se il minorenne non ha contatti con uno dei genitori.

Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto e i tribunali, come spesso accade nel diritto di famiglia, si basano innanzitutto sull’interesse superiore del minorenne.

Cosa si intende esattamente per “contatti”?

I contatti non consistono soltanto nel trascorrere del tempo insieme; la legge stabilisce espressamente che comprendono:

  1. trascorrere del tempo con il minorenne (visite, incontri, portare il minorenne fuori dal suo luogo di residenza permanente),
  2. comunicazione diretta, corrispondenza e comunicazione tramite mezzi elettronici.

Come regolamentare i contatti con un nipote?

Fase 1: raggiungere un accordo

Poiché rivolgersi al tribunale è un processo più lungo e emotivamente più impegnativo, vale la pena provare innanzitutto:

  • discussioni e un accordo scritto con i genitori del bambino, specificando, ad esempio, giorni, orari e modalità precise dei contatti,
  • mediazione familiare: un mediatore imparziale aiuta a trovare una soluzione accettabile per tutte le parti, e gli accordi che ne derivano possono poi essere approvati dal tribunale, conferendo loro la forza di un accordo conciliativo.

Fase 2: Presentazione di un ricorso al tribunale

Se non è possibile raggiungere un accordo o se questo si rivela inefficace, i nonni possono presentare un ricorso al tribunale per ottenere la regolamentazione dei contatti.

Dove va presentato il ricorso? Presso la sezione di diritto di famiglia e minorile del tribunale di primo grado competente per il luogo di residenza del minorenne.

Chi partecipa al procedimento? I ricorrenti sono i nonni, mentre i partecipanti al procedimento sono i genitori del minorenne

Cosa deve contenere la richiesta?

  • una descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dei contatti: in quali giorni, a quali orari, in quale luogo, se prevedono il pernottamento e se includono vacanze/festive,
  • una breve descrizione della situazione familiare e dei motivi per cui finora non è stato possibile mantenere i contatti (ad esempio, conflitti con un genitore, ostacoli ai contatti),
  • una dichiarazione in cui si attesti che il programma proposto sia compatibile con i rapporti del minorenne con entrambi i genitori e con la sua routine quotidiana (scuola, attività).

Il procedimento si svolge secondo la cosiddetta procedura non contenziosa. Di conseguenza, è meno formalizzato rispetto ai normali procedimenti civili, ma richiede comunque un’attenta preparazione della domanda e argomentazioni basate sui fatti piuttosto che sulle emozioni.

Quanto costa?

Il ricorso volto a regolamentare i contatti è soggetto a una tassa giudiziaria fissa di 100 PLN.

Potrebbero sorgere costi aggiuntivi qualora una delle parti si avvalga dei servizi di un rappresentante legale (avvocato o consulente legale) o qualora il tribunale disponga una perizia, ad esempio di natura psicologica, cosa che si verifica piuttosto frequentemente nei casi controversi.

Come si svolge il procedimento?

In genere, il procedimento si svolge in diverse fasi:

  1. Presentazione della richiesta corredata di prove (ad esempio, corrispondenza che dimostri l’ostacolo all’esercizio del diritto di contatti con i nipoti).
  2. Fissazione di un’udienza alla quale vengono convocati i ricorrenti (i nonni) e gli altri partecipanti al procedimento (i genitori).
  3. Ascolto delle parti e, spesso, anche del minorenne, se l’età e il grado di maturità di quest’ultimo lo consentono.
  4. Eventuale perizia: nei casi controversi, il tribunale può deferire la famiglia a un collegio di esperti nominati dal tribunale (OZSS) per una valutazione del legame del minorenne con i nonni e dell’impatto dei contatti sul benessere del minorenne.
  5. Possibilità di ottenere una regolamentazione provvisoria dei contatti per la durata del procedimento: se il caso si protrae e il legame del minorenne con i nonni è a rischio, è consigliabile richiedere una disposizione provvisoria relativa al diritto di contatti per la durata del processo. Ciò può avvenire sia nella domanda iniziale sia in qualsiasi fase del procedimento.
  6. Emissione di una ordinanza che conclude il caso.

Come potrebbe essere risolto il caso?

Il tribunale, guidandosi principalmente dall’interesse superiore del minorenne, può:

  • stabilire un calendario preciso dei contatti – l’esito più comune quando non vi sono indicazioni che il contatto con i nonni possa essere dannoso per il minorenne,
  • limitare i contatti – ad esempio, a telefonate, incontri in presenza di un genitore o in un luogo designato – qualora visite senza restrizioni potessero destare preoccupazioni,
  • vietare i contatti – in circostanze eccezionali in cui sia stato dimostrato che tali contatti metterebbero a rischio il benessere o la sicurezza del minorenne,
  • rigettare il ricorso se il tribunale ritiene che la situazione attuale non richieda un intervento giudiziario.

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